| 16 MAGGIO 2009 ADEMPIMENTI DL 81/08 |
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| Scritto da Redazione | |
| Giovedì 14 Maggio 2009 18:38 | |
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Il 16 maggio 2009 entreranno in vigore gli adempimenti del decreto legislativo 81/08 (testo unico della sicurezza - G.U. 30.4.2008, n. 101, Suppl. Ord.) prorogati a fine dello scorso anno dal decreto “mille proroghe”. Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 ha approvato lo “schema” di “Decreto correttivo” del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). NON entrerà immediatamente in vigore, perchè dovrà andare prima al parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. Attualmente rimangono quindi in vigore gli obblighi di seguito indicati. Gli adempimenti che entreranno in vigore saranno: Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro correlati” (art. 28, comma 1), per gli altri rischi è già in vigore. “data certa” del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2). invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r). divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a). comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS. Il datore di lavoro (o dirigente pubblico o privato) deve comunicare all'INAIL entro il 31 marzo il nominativo dell'incaricato in carica dal 31 dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, per il primo anno di applicazione - il 2009, per l'appunto - è stato stabilito di prorogare la scadenza ultima di oltre un mese e mezzo. COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): solo per questo anno da effettuare entro il 16 maggio 2009. Rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico. L’INAIL ha predisposto un’apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on-line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso il “Punto Cliente” e ha fornito spiegazioni sull'argomento con la circolare n.11 del 12 marzo 2009. NOTA: Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS. MODIFICA DEI DATI Qualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica . Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta. IMPORTANTE: I datori di lavoro che, prima dell’emanazione della suddetta circolare, hanno già inviato la comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tramite posta o fax, devono ripetere l'invio utilizzando il format e la relativa procedura on-line. Si ricorda, infine, che l’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione del nominativo del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00. A.F. Ulteriori spiegazioni vengono introdotte anche dalla seguente circolare dell’USR Campania. Circolare del Direttore Generale USR Campania n. 5412/U del 30 marzo 2008 Prot. n. 5412/U del 30 Marzo 2009 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Campania LORO SEDI OGGETTO: Sicurezza nei luoghi di lavoro. D. Lgs. 81/2008. Obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS. Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico sulla sicurezza), all’art. 18 – comma 1, lett. aa) prevede l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che era in carica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’INAIL, con apposita circolare, nel chiarire che per quest’anno la scadenza è stata prorogata al 16 maggio 2009, ha indicato anche le modalità operative per effettuare tale comunicazione, esclusivamente per via telematica, che, per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, possono così riassumersi: Il Datore di lavoro della Pubblica Amministrazione - non presente nella Banca dati INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato: 1. collegarsi al sito www.inail.it ; 2. selezionare Registrazione ; 3. accedere alla sezione Registrazione utente generico; 4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando che si tratta di Amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "Salva". L'utente (Datore di lavoro)) che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password (conviene comunicare l’indirizzo e-mail dell’Istituzione scolastica). Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Istituzione scolastica. A questo punto, verrà attribuito alla Istituzione scolastica il numero di "Codice Cliente" ed un numero di “pin” (4 cifre). Qualora il Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto INAIL. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al Datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potrà selezionare l'applicazione “Dichiarazione RLS” per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono: UNITA' PRODUTTIVA PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA CAP DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA CODICE FISCALE COGNOME NOME DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine) Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione “modifica”. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta. Si ritiene doveroso precisare che l'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00. Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800657657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL www.inail.it . In considerazione dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni e' necessario che coloro che prima dell'emanazione della presente circolare hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax, provvedano alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line. Si ringrazia per l’attenzione. f.to Il Direttore Generale Alberto Bottino
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