| PART TIME |
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| Scritto da Redazione | |||
| Domenica 03 Maggio 2009 08:52 | |||
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Le modifiche introdotte dalla legge n. 133/2008 La legge introduce la discrezionalità dell’amministrazione nella concessione dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per la prima volta definito con il termine inglese di part time, almeno nella rubrica dell’art. 73). E’ stato eliminato l’automatismo della concessione ed introdotta la negazione della richiesta in caso di pregiudizio (anche non grave) per la funzionalità dell’amministrazione (prima era previsto il differimento di 6 mesi della concessione in caso di “grave pregiudizio”). La discrezionalità non opera in caso di part time richiesto da dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita (si veda la circolare n. 8 del 5.9.2008 della Funzione Pubblica). L’introduzione di queste norme dovrebbe comportare la parziale riscrittura della normativa secondaria emanata dalle varie amministrazioni, tra le quali quella per la scuola (O.M. n. 446 del 29..7.1997 e O.M. n. 55 del 13.2.1998), nonché di quella contrattuale (CCNL comparto scuola nelle parti in cui si occupa dell’argomento, artt. 39 e 58). Le altre modifiche legislative riguardano il reimpiego delle economie derivanti dall’instaurazione di rapporti part time: il 30%, come in precedenza, va ad economia di bilancio; il 70% non può più essere utilizzato per nuove assunzioni ma esclusivamente per incentivare la mobilità. Rimane da vedere come sarà attuata questa disposizione nella scuola, nella quale fino ad ora ad ogni concessione di part time ha corrisposto l’assunzione di un supplente. In sintesi, la nuova disciplina è più favorevole alle esigenze organizzative delle amministrazioni, meno a quelle soggettive dei dipendenti. Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»; b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»; c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse; (( d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )). 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»; b) le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»; c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.
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