Art. 4 – Contrattazione collettiva integrativa …………. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato: A) MOBILITA’: - con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole; ………………… 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: ……………….. d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. | Sembra aprirsi una strada per collegare specifiche competenze professionali a particolari esigenze formative Amministrazione e sindacato decideranno chi fa parte (o non fa parte) della Commissione. Possibile l’esclusione dei dirigenti delle scuole, che sono parte nella contrattazione di istituto. E’ possibile l’ingerenza “esterna” nella contrattazione di istituto |
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica ….. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: ……. l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. ……………….. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. | La contrattazione di istituto si estende anche ai progetti nazionali e comunitari Si tratta di un inaccettabile contingentamento dei tempi, che non tiene in alcun conto la presenza o meno delle condizioni effettive per iniziare e concludere le trattative. L’intervento della commissione apre spazi di possibile ingerenza esterna nelle relazioni sindacali di istituto |
Art. 8 – Diritto di assemblea | E’ rimasto invariato |
Art. 24 1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03. Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti. | La carriera che non c’era e non c’è…. Nel documento congiunto di ARAN, Ministero e organizzazioni sindacali di comparto, sottoscritto il 24.5.2004: - si riconfermava, ai fini di una ipotetica carriera, il valore primario attribuito all'anzianità di servizio;
- veniva invocata, ma nel contempo rinviata, l'istituzione di un sistema di valutazione dei docenti;
- la valutazione si ipotizzava affidata a generici richiami alla collegialità ed alla condivisione, senza l’individuazione dei soggetti che quella valutazione dovuto attuare
- era presente un insistito richiamo all'esistente vincolo legislativo che costringerebbe a mantenere indifferenziata la funzione docente. Questa è la prova che è proprio sul piano della legge (e non dell'improbabile condivisione contrattuale) che bisogna cercare la soluzione al nodo della carriera degli insegnanti. Quel che è certo è che unicità della funzione docente e carriera, e cioè diversificazione interna alla funzione stessa, sono fra di loro in totale ed insanabile contraddizione.
…. continuerà a non esserci! La questione viene rimandata ad una generica “sede contrattuale” , senza la fissazione di criteri e termini per la conclusione del processo |
Art. 31 – Ricerca e innovazione 1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento. 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi. | L’assegnazione di nuove risorse finalizzate al miglioramento degli esiti formativi e dei livelli di apprendimentoè sicuramente un fatto positivo. Meno positivo è il fatto che la loro utilizzazione debba necessariamente passare per il filtro della contrattazione nazionale e non possa essere disposta direttamente e liberamente dall’Amministrazione a seguito delle valutazioni tecniche operate dai suoi organi (INVALSI) |
Formazione in servizio Artt. 63 e seguenti Art. 67 – I soggetti che offrono formazione ……. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. | Apprezzabile il riferimento alla formazione come strumento al servizio dei processi di innovazione (intesa 27 giugno 2007) Continuano però a mancare - la certificazione delle competenze acquisite
- la valutazione degli esiti della formazione.
Viene attribuita in automatico alle scuole la posizione di status di soggetto qualificato per erogare formazione al personale della scuola: è un fatto positivo perché aumenta le prerogative delle scuole; |
Art. 83 – Retribuzione professionale docenti …… 4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006. | I fondi per i compensi ai tutor ex legge n. 53/2003 vengono distribuiti a pioggia a tutti i docenti, mentre erano destinati a compensare lo svolgimento di una specifica funzione professionale. E’ un’occasione persa per finanziare con fondi contrattuali il riconoscimento di chi si impegna di più sul piano professionale. |
Art. 88 – Indennità e compensi a carico del Fondo di istituto. …… Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. | La formulazione è oscura e fa ipotizzare una titolarità della RSU a contrattare i compensi. Il rischio è che questa disposizione favorisca ancora di più l’appiattimento retributivo |
Art. 91 – Rinvio delle norme disciplinari 1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 . 2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia. | Viene depotenziato l’effetto delle norme contenute nel Decreto Legge n. 147 del 7 settembre 2007 in materia disciplinare, ancorché già edulcorate in sede di conversione in legge, poiché per via contrattuale potrà essere riscritta l’intera materia. |