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Venerdì 01 Maggio 2009 14:30

STATUTO
Approvato dal VIII Congresso Nazionale dell'Anp
Fiuggi (FR) 14 dicembre 2008

TITOLO I - Costituzione e finalità
Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp. All'Anp possono aderire:
a) i dirigenti delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative;
b) i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati;
c) le alte professionalità docenti della scuola.
2. All'Anp possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente anche successivamente alla cessazione dal servizio.
Art. 2 - Finalità
1. L'Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti scopi:
a) rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al precedente art. 1 in ogni sede
e ad ogni livello;
b) tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle altre categorie di cui al
precedente art. 1;
c) costituire sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
d) promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del servizio;
e) promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1; porsi come interlocutrice delle proposte di politica scolastica e formativa; costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le amministrazioni;
f) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
g) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
h) aderire a similari realtà associative internazionali;
i) garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della cultura professionale e delle iniziative dell'Anp;
j) promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
Art. 3 - Convenzioni
1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati e donazioni. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II - Dei soci
Art. 5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) accettazione dello Statuto;
b) versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal
Consiglio Nazionale.
Art. 6 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
c) espulsione.
Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci
1. I soci dell'Anp, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Anp e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
Art. 8 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp o che ne ledano l'immagine o il prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura del Presidente nazionale, ad iniziativa diretta o anche eventualmente su proposta del Presidente della struttura regionale, provinciale e interprovinciale di appartenenza.
2. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui il socio si è reso responsabile:
a) censura;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione.
3. L'apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.
4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle garanzie a difesa.
Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare appello al Consiglio Nazionale che delibera definitivamente in merito.
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi nei successivi dodici mesi.
6. E' demandata al Consiglio Nazionale l'adozione del Regolamento sulla procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
TITOLO III - Organi nazionali
Art. 9 - Organi nazionali
1. Organi nazionali dell'Anp sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 - Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della politica dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell'Anp e dai Presidenti regionali di cui al successivo art. 19. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il vicepresidente vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello staff del Presidente Nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione ESHA Italy.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali. 4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente Nazionale dell'Anp entro centocinquanta giorni dalla conclusione del Congresso, elegge, tra i propri componenti, un Presidente e un vice Presidente. Il Presidente Nazionale dell'Anp non è eleggibile a tali cariche.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del suo Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà comprendere eventuali argomenti proposti dal Presidente Nazionale dell'Anp.
7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, entro trenta giorni, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Consiglio:
a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 8; d) determina l'ammontare della quota associativa;
e) è titolare del potere regolamentare.
9. Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si riunisce in forma allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali dell'Anp di cui al successivo art. 22 o di soci da loro delegati facenti parte delle rispettive strutture, al fine di provvedere a:
a) esaminare e discutere le linee di azione sul territorio, con particolare riferimento alla
comunicazione, alla diffusione della presenza associativa, ai servizi per i soci;
b) stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle strutture territoriali di cui al successivo art. 16;
c) approvare il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b) in modo tale che una percentuale non inferiore al 60% di dette risorse sia assegnato alle strutture provinciali e interprovinciali di ciascuna regione. Il trasferimento delle risorse finanziarie è operato direttamente dalla tesoreria nazionale nei confronti di tutte le strutture territoriali dell'Anp;
d) stabilire le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); determinare le somme destinate annualmente a tal fine; designare i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione. Il Consiglio in forma allargata è convocato in seduta straordinaria su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti aventi titolo a partecipare alle sedute in forma allargata.
10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 9, esercita il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra i suoi componenti un presidente pro-tempore il quale, entro novanta giorni, provvede ad indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni:
a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei componenti della forma allargata di cui al precedente comma 9;
b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con votazione palese e
personale.
Art. 12 - Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale:
a) ha la rappresentanza legale dell'Anp e la firma sociale, avendone anche la legittimazione
processuale attiva e passiva;
b) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
c) attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
d) nomina e revoca i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui
nominato.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio Nazionale, un
resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Art. 14 - Rimborso spese
1. Il Presidente Nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.
Art. 15 - Divieto di deleghe
1. Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con l'esclusione del Congresso.
TITOLO IV - Organizzazione territoriale
Art. 16 - Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è costituita da strutture regionali e strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 17 - Strutture regionali
1. Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
a) il Congresso regionale;
b) il Presidente regionale;
c) il Consiglio regionale;
d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi istituzionali del territorio di
competenza. In particolare:
a) tiene i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale e le altre istituzioni di livello regionale;
b) progetta ed organizza la formazione in servizio;
c) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla tesoreria nazionale.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla tesoreria nazionale alle strutture regionali è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
4. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma precedente può essere accreditato alla struttura regionale, su motivata richiesta del suo Presidente e per una sola volta, un anticipo non superiore al 40% dell'importo spettante in base alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 18 - Il Congresso regionale
1. Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti nell'ambito del territorio regionale.
Nelle regioni costituite da non più di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
3. Il Congresso delibera l'istituzione delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 22. Non possono essere costituite strutture provinciali e interprovinciali con meno di quindici iscritti. Non possono essere costituite strutture di livello subprovinciale.
4. Il Congresso deve essere tenuto, su convocazione da parte del Presidente regionale uscente, entro
novanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si rende necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente regionale.
Art. 19 - Il Presidente regionale
1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp nella regione di competenza, attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio regionale, nomina e revoca i componenti del suo staff ed è titolare delle relazioni sindacali a livello regionale.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 20 - Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 22 o, in caso di assenza o impedimento, dai rispettivi vice presidenti vicari, e da un rappresentante delle alte professionalità docenti della scuola eletto dal Congresso regionale.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Partecipa altresì ai lavori, con voto consultivo, un socio in rappresentanza delle eventuali minoranze linguistiche esistenti sul territorio.
3. Il Consiglio:
a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente Nazionale dell'Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente Nazionale;
d) elegge in via surrogatoria uno o più componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti in caso vengano meno, per qualunque causa, quelli eletti dal Congresso regionale.
4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura regionale, questa può essere commissariata dal Presidente Nazionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura regionale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dall'assemblea dei soci iscritti.
6. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
7. Ai fini della partecipazione al Consiglio Nazionale, i soci di lingua italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 21 - Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l'anno.
3. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esprime
parere accompagnatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti annualmente dal
Presidente regionale.
Art. 22 - Strutture provinciali e interprovinciali
1. Le strutture provinciali e interprovinciali, come individuate dall'art. 18, comma 3, sono costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
2. Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti Locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e supporto, nonché di promozione della presenza associativa sul territorio.
3. Le strutture provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse finanziarie a loro trasferite dalla tesoreria nazionale. Il trasferimento di tali risorse è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente.
4. Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni: a) l'assemblea dei soci;
b) il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui nominato. L'assemblea per l'elezione del Presidente deve tenersi entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura provinciale o interprovinciale, questa può essere commissariata dal Presidente regionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura provinciale o interprovinciale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.
TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp
Art. 23 - Modifiche statutarie
1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberati del
Congresso Nazionale.
Art. 24 - Scioglimento dell'Anp
1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.
TITOLO VI - Norme transitorie
Art. 25 - Norme transitorie
1. In via transitoria e fino alla deliberazione del Consiglio Nazionale, i Congressi delle strutture regionali si svolgono secondo il regolamento attualmente vigente.
2. Fino alla stessa data, le assemblee per l'elezione dei delegati ai Congressi delle strutture regionali si svolgono secondo il vigente regolamento delle assemblee precongressuali, in quanto applicabile. Regolamento per lo svolgimento dei Congressi regionali dell’Anp
Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina, per tutte le regioni, lo svolgimento dei Congressi regionali dell’Anp, a norma dell’art. 18, comma 3°, dello Statuto.
2. Il presente regolamento potrà essere modificato unicamente con deliberazione del Congresso Nazionale.
Art. 2
1. A ciascun Congresso regionale dell’Anp partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nelle assemblee delle strutture provinciali o interprovinciali del territorio di competenza, così come esistenti alla data di conclusione del Congresso Nazionale. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il Presidente regionale uscente ed i componenti del suo staff.
2. Il numero dei delegati per ogni struttura provinciale o interprovinciale è proporzionale, in rapporto di uno a quindici o frazione superiore a sette, a quello delle deleghe di iscrizione all'Anp,determinato sulla base della consistenza associativa risultante all’ultimo giorno del mese in cui cade la conclusione del Congresso Nazionale. Le strutture con un numero di iscritti pari almeno a dieci eleggono comunque un delegato. Le strutture con un numero di iscritti inferiore a dieci non eleggono delegati al congresso regionale.
3. Il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura provinciale o interprovinciale ed il numero di voti  congressuali spettanti ad ogni delegato sono quelli risultanti dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla Segreteria Amministrativa dell'Anp; entro l’ultimo giorno del mese in cui cade la conclusione del Congresso Nazionale la tabella è convalidata, in via definitiva, dal Presidente Nazionale ed è  immediatamente comunicata a tutti i Presidenti regionali ed ai Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali, unitamente agli elenchi ufficiali degli iscritti alla data di conclusione del Congresso Nazionale.
Art. 3
1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di impedimento la delega è trasferita, nell’ordine, al primo dei non eletti.
2. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della struttura.
3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non delegato. Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.
4. I delegati partecipano al Congresso con spese di viaggio a carico della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza.
Art. 4
1. L'assemblea congressuale elegge al proprio interno il Presidente del Congresso, che ha il compito di disciplinare i lavori nel rispetto del presente regolamento. Il Presidente nomina un segretario verbalizzatore dei lavori.
2. L’assemblea elegge altresì una Commissione elettorale composta di due membri, i quali attribuiscono a ciascun delegato i voti congressuali secondo la tabella di cui al precedente art. 2, comma 3°, verificano eventuali trasferimenti di deleghe, ricevono le candidature per l’elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti e conducono tutte le operazioni di voto durante i lavori congressuali. La Commissione elettorale, integrata dal segretario verbalizzatore di cui al precedente comma 1, funziona come seggio elettorale per l’elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio  regionale dei Revisori dei conti.
3. Possono essere candidati all’elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all’Anp nella regione di riferimento, anche se non congressisti. Le candidature devono essere comunque presentate in forma scritta alla Commissione elettorale durante lo svolgimento del Congresso.
Art. 5
1. I lavori congressuali iniziano con la relazione del Presidente regionale uscente e proseguono con il dibattito su detta relazione. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito, prenderanno la parola nell’ordine cronologico di iscrizione a parlare.
2. Coloro che intendono parlare per «mozione d’ordine» hanno diritto di parola al termine dell’intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la procedura. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento. Sulla «mozione d’ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro. La durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dal Presidente del Congresso. Gli interventi per la presentazione della «mozione d’ordine» non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i cinque minuti l’uno.
Art. 6
1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Il conteggio dei voti è effettuato dalla Commissione elettorale, che tiene conto del numero di voti congressuali attribuiti ad ogni votante.
2. Preliminarmente a qualsiasi operazione di voto, il Congresso delibererà i criteri da adottare in caso di parità di voti.
3. Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali.
4. Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.
5. Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati verbalmente a conoscenza dei delegati almeno un’ora prima dell’inizio delle operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni carica da eleggere. E' dichiarato eletto li candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si applicano i criteri di cui al precedente comma 2.
7. La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.
Art. 7
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

 
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